Statuto Associazione Orizzonti Misteriosi

Art. 1 Costituzione
Sotto la denominazione “Associazione Orizzonti Misteriosi”, in seguito AOM, è costituita un'associazione con sede a Locarno, ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (in seguito CC).
Art. 2 Scopo
La AOM è un’associazione di tipo apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e si occupa della divulgazione e dello studio dei fenomeni inspiegabili e dei temi che riguardano gli aspetti misteriosi della realtà (ufologia, archeologia non convenzionale, egittologia, ecc.).
Art. 3 Soci
Ogni persona fisica che abbia compiuto i 12 anni di età può chiedere di diventare socio della AOM. Per le persone che non hanno ancora compiuto i 16 anni è vincolante la firma dei genitori.

Art. 3.1 Categorie di soci
Le categorie di soci sono così costituite:

Soci fondatori:sono coloro che hanno partecipato alla fondazione della AOM.

Soci ordinari:sono le persone, dai 16 anni di età compiuti, che prendono parte alle attività proposte dal Comitato della AOM e che godono del diritto di voto e di elezione.

Soci onorari:Sono le persone che per particolari meriti verso la AOM vengono nominati tali dall’Assemblea generale su proposta del Comitato.

Soci Junior:sono le persone, dai 12 anni di età compiuti fino ai 16 anni, che prendono parte alle attività proposte dal Comitato della AOM, ma che non godono del diritto di voto né del diritto di elezione.

Art. 3.2 Adesione
Diventa socio AOM chi, pagando la tassa sociale, accetta gli statuti dell’associazione.

Art. 3.3 Termine dell’attività
L’attività sociale in seno alla AOM si estingue con il decesso, l’esclusione o le dimissioni inoltrate in forma scritta al Comitato. Il termine dell’attività non dà diritto alcuno alla restituzione della quota sociale già versata.

Art. 3.4 Esclusione
Può essere escluso qualsiasi socio che agisca in modo da arrecare danno qualsiasi alla AOM oppure chi non paga la tassa sociale.
L’esclusione è decisa dal Comitato, senza obbligo di motivazione.

Art. 4 Tassa sociale
La tassa sociale è stabilita dal Comitato di anno in anno.

Art. 5 Organi della AOM
Gli organi della AOM sono:

L’Assemblea generale dei soci
Il Comitato

Art. 6 Assemblea generale dei soci

Art. 6.1 Definizione
L’Assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci della AOM, essa è l’organo superiore dell’associazione ed è convocata nella forma scritta, con preavviso di 30 giorni. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti. Essa è diretta per tutta la sua durata dal presidente del giorno, coadiuvato da due scrutatori.

Art. 6.2 Compiti
I compiti dell’Assemblea generale dei soci sono:

approvazione dello statuto, delle sue modifiche e di eventuali regolamenti;approvazione del verbale dell’Assemblea generale dei soci precedente;approvazione del rapporto del Presidente e del Cassiere;nomina del Presidente;nomina dei membri di Comitato;proclamazione dei soci onorari;approvazione del programma di base delle attività;approvazione del preventivo per l’anno futuro;risoluzioni su proposte del Comitato o dei soci;scioglimento dell’Associazione.
Art. 6.3 Proposte di trattande
Ogni socio avente diritto di voto può fare proposte di trattande per l’Assemblea generale dei soci, mediante lettera al Comitato, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 6.4 Possibilità di deliberare
L’Assemblea generale dei soci può deliberare solo su oggetti contenuti nell’elenco delle trattande comunicate ai soci al momento della convocazione, o su proposte presentate dai soci in ossequio all’art. 6.3.

Art. 6.5 Deliberazioni
Ogni membro che gode del diritto di voto ed eleggibilità ha diritto ad un solo voto. Il diritto di voto può essere conferito a un socio, mediante procura scritta. In caso di ballottaggio, il voto del Presidente vale doppio.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che l’Assemblea generale dei soci non decida altrimenti.
Le deliberazioni sono adottate alla maggioranza semplice dei voti espressi, fatti salvi i casi speciali previsti dallo statuto; per le nomine vige nel primo scrutinio la maggioranza assoluta e, nel secondo scrutinio, la maggioranza relativa.

Art. 7 Comitato

Art. 7.1 Definizione
Il Comitato è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, sempre rieleggibili, nominati dall’Assemblea generale dei soci. Un membro di comitato assume le funzioni di Presidente. Possono essere chiamati in carica solo soci che godono del diritto di voto ed eleggibilità e che sono presenti all’Assemblea o che hanno dato il loro accordo scritto al Comitato uscente. Il Comitato è, di regola, convocato di volta in volta, per la data decisa al termine di ogni seduta.

Art. 7.2 Compiti
Il Comitato è l’organo esecutivo e amministrativo dell’Associazione, i suoi compiti sono:

nominare tra i suoi membri il vicepresidente, il segretario, il cassiere (o un segretario/cassiere) e altre eventuali cariche;stabilire le date delle riunioni;amministrare l’Associazione e rappresentarla dinanzi a terzi;convocare le Assemblee generali ed eseguire le decisioni;nominare eventuali commissioni o gruppi di lavoro per compiti particolari;nominare, per casi particolari, un addetto stampa;prendere a carico tutte le competenze non riservate all’assemblea generale dei soci;organizzare l’attività sociale.

Art. 7.3 Deliberazioni
Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi per alzata di mano, non è ammessa l’astensione dagli stessi.
In caso di parità il voto del Presidente conta doppio.
Le decisioni sono messe a verbale dal segretario o da un suo sostituto; nei casi importanti, i membri contrari alle decisioni prese possono chiedere che la loro proposta sia anch’essa messa a verbale.

Art. 8 Amministrazione

Art. 8.1 Firma
È vincolante per l’Associazione la firma del Presidente, a due con un altro membro di Comitato.

Art. 8.1 Responsabilità
L’Associazione risponde di fronte a terzi unicamente con il patrimonio sociale, costituito dal fondo sociale e dal suo reddito, dalle tasse sociali e da eventuali contributi volontari.

Art. 8.1 Periodo amministrativo
Il periodo Amministrativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 Revisione dello statuto

Art. 9.1 Proposte
Le proposte per la revisione totale o parziale dello statuto possono essere sottoposte al Comitato entro il 31 ottobre, da parte dei soci che godono del diritto di voto ed eleggibilità. Devono essere presentate per scritto.
Queste proposte sono portate a conoscenza di tutti i soci in sede di convocazione dell’Assemblea generale.

Art. 9.2 Validità
La revisione dello statuto, per essere valida, necessita della maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Art. 10 Scioglimento dell’Associazione

Art. 10.1 Proposte o obblighi
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire su proposta del Comitato o di almeno un quinto dei soci e per scritto. Lo scioglimento può avvenire pure, per legge, in caso di insolvenza o quando il Comitato non possa più essere costituito conformemente allo statuto (art. 77 CC).

Art. 10.2 Decisioni
Nel caso di richiesta di scioglimento dell'Associazione, presentata da soci o dal Comitato, è necessaria un'Assemblea generale dei soci, convocata espressamente almeno 30 giorni prima. Essa delibera in merito a questo oggetto e alla destinazione dei fondi, come all'art. 10.3. Per questa decisione è richiesta la maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi

Art. 10.3 Destinazione dei fondi
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale è devoluto a un’associazione che persegue scopi simili o in beneficenza a un ente di pubblica utilità.

Art. 11 Disposizioni finali

Art. 11.1 Casi non previsti dal presente statuto
Nei casi non previsti dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge del Codice Civile Svizzero.

Art. 11.2 Approvazione
Il presente statuto, modificato e approvato dall’Assemblea generale ordinaria dei soci del 21 dicembre 2004, entra in vigore da subito.



Locarno, 21 dicembre 2004


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